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updated: April, 4th, 2013


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In caso di difficoltà finanziaria l'inquilino dovrà comunicare al proprietario il suo stato di difficoltà con documenti di prova che attestino la sua nuova situazione.
La stessa procedura si applica ai proprietari debitori nei confronti di banche, società finanziarie, imprese edili, etc.
In generale si applica a tutti coloro che devono pagare delle somme di danaro per fuire di locali sia ad uso abitativo che ad uso agricolo, artigianale, industriale, turistico e quant'altro.
La norma vale anche nei confronti delle proprità demaniali o di altri enti di stato.
Lo stato di difficoltà puo' essere dovuto anche a:
perdita del posto di lavoro, insorgere di malattie costose, mancati introiti commerciali od industriali o turistici o comunque di natura commerciale, industriale, agricola, etc.
Lo stato di difficoltà finanziaria é automatico in caso di calamità, od eventi di gravità sociale, incluse azioni di sabotaggio ed azioni criminali.
Lo stato di difficoltà é automatiamente considerato in caso di incendio, allagamento, crolli per motivi naturali etc.
In tutti questi casi, mancandosi la possibilità di fruizzione del bene o la sua completa agibilità, le somme ralativi ad affitti oppure a mutui non sono dovute.
Ogni situazione od avvenimento che modifica la situazione finanziaria iniziale dell'inquilino é considerata un giusta causa per l'applicazione delle norme sottoindicate.
Le norme sottoindicate non sono applicabili nel primo anno di locazione slavo che nel caso di calamità.
In questo caso interviene un primo periodo di moratoria di sei mesi nel quale l'inquilino é tenuto a pagare, per lo meno, il 10% della somma dovuta.
Lo sfratto non é eseguibile quando l'inquilino é in grado di pagare:
il 20% della pigione per il primo anno
il 30 % della pigione nel secondo anno
il 50% della pigione il terzo anno
Le somme non versate nei primi tre anni e sei mesi saranno restituite con un programma di rimborso determinato a parte e che averrà in un periodo di quattro anni in rate mensili uguali.
Sulle somme dovute non verrà applicato, comunque, nessun interesse o nessuna penale od altro costo aggiuntivo.
Le somme depositate anticipatamente oppure date a garanzia saranno fruibili come pagamento delle rate ridotte al 10% del primo anno di riduzione e, se vi sarà ancora capacità finanziaria di rimborso, saranno fuibili come pagamento delle rate ridotte da pagarsi negli anni successivi.
Nel caso di calamità naturali, crolli, incendi e quant'altro comunque non permetta la corretta fruizione del bene, le somme dovute, a qualunque titolo, comunque non sono esigibili fino al ripristino dell'immobile e della sua agibilità e fruizione per l'attività pre esistente.


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